Spesso le porte di ingresso/uscita di ristoranti, bar, negozi,
sono dotate di maniglioni antipanico (tecnicamente descritti
come dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante
una barra orizzontale).
Si ritiene qui utile precisare quali sono le categorie di aperture
soggette agli obblighi di maniglione antipanico; esse sono indicate
negli artt. 1 e 3 del D.M. 03.11.2004.
In sintesi, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole
tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni
antipanico (e cioè dispositivi conformi alla norma UNI EN
1125 o ad altra a questa equivalente) è obbligatoria qualora si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
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attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di
9 persone;
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attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da
più di 25 persone;
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locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli
di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5
lavoratori addetti.
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Questa tipologia di porta può essere realizzata in LEGNO per
quasi tutti i modelli di portoncini di cui al paragrafo precedente,
dai quali differisce essenzialmente per le battute tra ante e
telaio (considerato che la sua apertura è verso l’esterno, e non verso
l’interno come per i portoncini).
Inoltre, previa verifica con l’ufficio tecnico-commerciale di
questa azienda, può essere realizzata, a seconda dei modelli,
anche in LEGNO-ALLUMINIO (con rivestimento esterno in
alluminio).
NOTA:
L’ufficio tecnico-commerciale di questa azienda è a completa disposizione
per valutare e progettare eventuali soluzioni personalizzate.
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NOTA:
Si possono realizzare, previa verifica con ufficio tecnico, anche in
LEGNO-ALLUMINIO, con rivestimento in alluminio.
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